Notaio  Paolo  Tonalini

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Torna la rivalutazione delle partecipazioni sociali

Il decreto per lo sviluppo (d.l. 70/2011) ha riaperto il termine per la rideterminazione del valore fiscale dei titoli, quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali (scaduto il 31 ottobre 2010) fissato ora al 30 giugno 2012. Entro tale data deve essere asseverata la perizia e deve essere pagata l'imposta sostitutiva (o almeno la prima rata, in caso di rateazione).

E' cambiata anche la data a cui deve fare riferimento la perizia per stabilire il valore delle partecipazioni sociali, che è ora fissata al 1° luglio 2011. Ciò significa che può operare la rivalutazione chi è titolare di una partecipazione al primo luglio 2011, e si può tenere conto degli incrementi di valore verificatisi fino a questa data.

La rivalutazione è di solito conveniente per chi vuole vendere la partecipazione sociale. Ricordiamo infatti che in caso di vendita delle partecipazioni sociali, il guadagno ("plusvalenza") risultante dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore di acquisto è tassato nell'ambito delle imposte sui redditi. Ecco perché può essere conveniente rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni pagando solamente un'imposta sostitutiva calcolata sul loro valore al primo luglio 2011.

Per godere dell'agevolazione è sufficiente fare predisporre una perizia giurata di stima del valore della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, al primo luglio 2011. La perizia deve essere redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili, e deve essere giurata davanti a un notaio entro il 30 giugno 2012. In alternativa il giuramento può avvenire in tribunale.

Entro la stessa data il titolare della partecipazione deve versare l'imposta sostitutiva calcolata sul valore risultante dalla perizia, pari al 4% per le partecipazioni "qualificate", cioè che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (art. 67, comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, d.P.R. 917/1986), e al 2% per quelle "non qualificate" (art. 67, comma 1, lettera c-bis).

Si può però dilazionare l'imposta in tre anni, con un interesse annuo del 3% sulle rate successive alla prima. Contrariamente a quanto previsto per la rivalutazione dei terreni, nel caso delle partecipazioni sociali la perizia può essere giurata anche dopo la vendita delle partecipazioni, perché entro il 30 giugno 2012.

Una novità importante, introdotta quest’anno, riguarda chi ha già in precedenza rivalutato una partecipazione (al primo gennaio 2002, al primo gennaio 2003, al primo luglio 2003, al primo gennaio 2005, al primo gennaio 2008 o al primo gennaio 2010). Se c’è stato un nuovo incremento di valore, è possibile rivalutarla ancora, e oggi si può detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la  nuova  rivalutazione l'importo dell'imposta sostitutiva già pagata in precedenza. Fino all’anno scorso, invece, era necessario pagare interamente la nuova imposta, e poi chiedere il rimborso di quanto pagato in precedenza. E’ anche possibile avvalersi operare la rideterminazione del valore della partecipazione al ribasso (se questa ha perso valore dopo la precedente rivalutazione), senza pagare alcuna imposta.