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la rivalutazione delle partecipazioni sociali
Il
decreto per lo sviluppo (d.l. 70/2011) ha riaperto il termine per
la rideterminazione del valore fiscale dei titoli, quote o i diritti non
negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di persone fisiche, società
semplici ed enti non commerciali (scaduto il 31 ottobre 2010) fissato ora al 30
giugno 2012. Entro tale data deve essere asseverata la perizia e
deve essere pagata l'imposta sostitutiva (o almeno la prima rata, in caso
di rateazione). E'
cambiata anche la data a cui deve fare riferimento la perizia per
stabilire il valore delle partecipazioni sociali, che è ora fissata al 1° luglio 2011.
Ciò significa che può operare la rivalutazione chi è titolare di una
partecipazione al primo luglio 2011, e si può tenere conto degli incrementi di
valore verificatisi fino a questa data. La
rivalutazione è di solito conveniente per chi vuole vendere la
partecipazione sociale. Ricordiamo infatti che in caso di vendita delle
partecipazioni sociali, il guadagno ("plusvalenza") risultante
dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore di acquisto è tassato
nell'ambito delle imposte sui redditi. Ecco perché può essere conveniente
rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni pagando solamente un'imposta
sostitutiva calcolata sul loro valore al primo luglio 2011. Per
godere dell'agevolazione è sufficiente fare predisporre una perizia
giurata di stima del valore della frazione del patrimonio netto della
società, associazione o ente, al primo luglio 2011. La perizia deve
essere redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori
contabili, e deve essere giurata davanti a un notaio entro il 30
giugno 2012. In alternativa il giuramento può avvenire in tribunale. Entro
la stessa data il titolare della partecipazione deve versare l'imposta
sostitutiva calcolata sul valore risultante dalla perizia, pari al 4%
per le partecipazioni "qualificate", cioè che rappresentano
una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria
superiore al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore
al 25% (art. 67, comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi,
d.P.R. 917/1986), e al 2% per quelle "non qualificate"
(art. 67, comma 1, lettera c-bis). Si
può però dilazionare l'imposta in tre anni, con un interesse annuo del 3%
sulle rate successive alla prima. Contrariamente a quanto previsto per la
rivalutazione dei terreni, nel caso delle partecipazioni sociali la perizia
può essere giurata anche dopo la vendita delle partecipazioni, perché
entro il 30 giugno 2012. Una
novità importante, introdotta quest’anno, riguarda chi ha già in precedenza
rivalutato una partecipazione (al primo gennaio 2002, al primo gennaio 2003, al
primo luglio 2003, al primo gennaio 2005, al primo gennaio 2008 o al primo
gennaio 2010). Se c’è stato un nuovo incremento di valore, è
possibile rivalutarla ancora, e oggi si può detrarre dall'imposta sostitutiva
dovuta per la nuova rivalutazione l'importo dell'imposta sostitutiva già pagata
in precedenza. Fino all’anno scorso, invece, era necessario pagare
interamente la nuova imposta, e poi chiedere il rimborso di quanto pagato in
precedenza. E’ anche possibile avvalersi operare la rideterminazione del
valore della partecipazione al ribasso (se questa ha perso valore dopo la
precedente rivalutazione), senza pagare alcuna imposta. |